Imu, imponibile al 50% per le dimore storiche
Fabbricati inagibili
 Con la conversione in legge 44/2012 del Dl 16/2012, sono state  introdotte una serie di agevolazioni Imu che interessano gli immobili  inagibili o inabitabili, così come i fabbricati d’interesse storico e  artistico: per questi, la base imponibile ai fini della determinazione  dell’Imu è ridotta del 50 per cento. Si considerano inagibili o  inabitabili i fabbricati la cui fatiscenza sopravvenuta non sia  superabile con ordinari interventi di manutenzione. Il riconoscimento  del l’inagibilità o dell’inabitabilità deve essere accertata  dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,  allegando alla richiesta documentazione idonea. Al posto della perizia,  il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del Dpr 445/2000.
 Fabbricati collabenti
 Qualora ricorrano i presupposti del degrado fisico e della precarietà  strutturale, il possessore ha la facoltà di richiedere il riclassamento  nella categoria dei fabbricati collabenti (F/2); in tal caso l’agenzia  del Territorio consente al contribuente l’iscrizione del fabbricato al  Catasto, preservandone il censimento inventariale senza attribuzione di  rendita catastale, così che lo stesso non risulti soggetto a Imu.
 Lavori di recupero
 In questa nozione di fabbricato non rientrano gli immobili in corso di  costruzione, ricostruzione o recupero edilizio. Tuttavia, mentre risulta  chiaro il concetto di costruzione e ricostruzione, altrettanto non  avviene per gli immobili oggetto di recupero edilizio. Ai sensi del Dpr  380/2001, sono considerati tali gli immobili soggetti a opere di  restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di  ristrutturazione urbanistica. Per questi fabbricati occorre rilevare il  valore dell’area (non quello del fabbricato, quindi) sino alla data di  ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o di recupero  edilizio; oppure, se antecedente, la data in cui l’immobile è  utilizzato.
 Durante l’intervento edilizio l’imposta si applica sull’area  fabbricabile su cui insiste il fabbricato in corso di costruzione,  ricostruzione oppure di recupero. L’indicazione del valore del l’area  quale base imponibile ai fini del calcolo dell’Imu sino alla data di  ultimazione dei lavori è riconducibile all’articolo 13 (comma 3) del Dl  201/2011, convertito in legge 214/2011.
 Attenzione: il fabbricato si ritiene ultimato o alla presentazione al  Comune della comunicazione di fine lavori (entro il termine triennale di  validità del permesso di costruire) o al momento della denuncia  catastale tramite la procedura Docfa (di cui al Dm 701 del 19 aprile  1994), per la quale è necessario indicare la data di fine lavori. A tale  proposito ricordiamo che la procedura di accatastamento deve avvenire  entro il trentesimo giorno successivo all’ultimazione delle opere, così  come stabilito dall’articolo 2 del Dl 4/2006, convertito nella legge  80/2006.
 A fabbricato ultimato si passerà da una tassazione da area fabbricabile a  una tassazione su rendita catastale dell’immobile, con riferimento alla  prima delle due date; l’Imu sarà quindi calcolata sulla base della  rendita provvisoria attribuita all’immobile dalla procedura Docfa.
 Se la data di fine lavori viene comunicata entro il giorno 15 del mese  di versamento dell’Imu, la rendita così attribuita dovrà essere  conteggiata a partire dal mese della comunicazione stessa; se invece la  comunicazione avviene successivamente al giorno 15 del mese, essa avrà  valenza solo a partire dal mese successivo.
Fonte: www.ilsole24ore.com