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Autore: admin

DELIBERAZIONE N. 20/29 DEL 15.5.2012

OGGETTO: L.R. n. 21/2011 “Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 4/2009, alla L.R. n. 19/2011, alla L.R. n. 28/1998 e alla L.R. n. 22/1984, ed altre norme di carattere urbanistico”. Art. 12. Indirizzi applicativi.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”, ha introdotto diverse novità legislative in merito alle quali propone, attesa la complessità dell’applicazione di tale norma con riferimento ad alcune norme del Piano Paesaggistico Regionale, nonchè a diversi aspetti normativi presenti nel decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228, di adottare alcuni indirizzi applicativi contenuti nell’allegato alla presente deliberazione. In particolare, diverse amministrazioni comunali evidenziano alcune difficoltà applicative legate all’art. 12 “Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura”, che ha introdotto l’articolo 13-bis nella legge regionale n. 4 del 2009. Tali chiarimenti sono ancor più necessari allo scopo di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo, stabilito dal citato articolo 13-bis, di salvaguardare il paesaggio rurale, di preservarne l’identità e la peculiarità. L’Assessore illustra gli indirizzi applicativi con riferimento in particolare agli aspetti di raccordo con le norme del Piano Paesaggistico Regionale e alle altre norme vigenti in materia di aree agricole. La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulla proposta in esame DELIBERA – di approvare il documento allegato avente ad oggetto “Legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”. Articolo 12. Indirizzi applicativi”; – di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURAS.

Il Direttore Generale       Il Presidente

Gabriella Massidda       Ugo Cappellacci

Case rurali con autocertificazione

 

Il decreto ministeriale 26 luglio 2012 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 agosto), ha fissato due principi importanti in ordine alla classificazione catastale delle costruzioni rurali:
– la natura di fabbricato rurale, autocertificata dal proprietario o dal titolare di diritti reali sul medesimo, comporta una semplice annotazione catastale e non il cambio della categoria; questa regola vale in ogni caso per i fabbricati abitativi e anche per quelli strumentali diversi da quelli censibili nella categoria D10. Ne consegue che, ad esempio, un locale di deposito di cereali, censito nella categoria C2 rimarrà classificato come tale con la annotazione di fabbricato rurale;

 

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». 3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

IMU – COSA E’ PREVISTO PER I RITARDATARI

Con il pagamernto dell’IMU oltre la scadenza si entra nel meccanismo classico dei pagamenti fuori dai termini che apre alle possibilità di ravvedimento cd. operoso che prevede:

  • una sanzione se entro un anno pari al 3,75% (3% nei primi 30 giorni);

 

  • il pagamento degli interessi legali (2,5%);

da tenere presente che tale procedura(ravvedimento) è possibileile, prima che il Comune abbia già contestato il mancato pagamento.

In questo caso, ma anche  dopo 12 mesi, scattano le sanzioni piene, pari al 30% dell’imposta non versata più gli interessi di mora fino al 5,5%.

ANCI -“L’Imu tornerà tutta ai Comuni a partire dal 2013.

IMU, questa in sintesi la promessa del Governo:

“L’Imu tornerà tutta ai Comuni a partire dal 2013. Il governo ha preso un impegno preciso e lo stesso premier farà una dichiarazione su questo punto”. Lo ha annunciato il presidente dell’Anci, Graziano Delrio, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Monti.

Ma non è solo una questione di gettito fiscale ma anche la ripartizione complicata (per i contibuenti) fra Stato e Comuni:

Risultato:

  • i contribuenti sono alle prese proprio in questi giorni con l’F24 e i suoi codici tributo.
  • i Sindaci devono graduare gli aumenti delle aliquote e detrazioni per tenere conto delle diverse tipologie di immobili, mentre sembra non interessare allo Stato che una casa sia affittata, vuota ecc.

Incentivi: ristrutturazioni al 50% e ritorno al 55% per riqualificazione energetica

Ecco le principali misure previste nella bozza di provvedimento in discussione oggi ( 07.06.2012)
Bonus ristrutturazioni. La detrazione Irpef sul recupero delle abitazioni sale dal 36% al 50%.
Confermato anche l’innalzamento del tetto massimo di spesa agevolabile da 48mila a 96mila euro. L’effetto però è limitato nel tempo fino al 30 giugno 2013.
Incentivi 55%. Prorogati di altri sei mesi anche gli incentivi per la riqualificazione energetica: la percentuale di sconto fiscale scende dal 55% al 50 per cento
  • Edilizia privata, semplificazioni. Piccole ulteriori semplificazioni in materia di titoli abilitativi. Le autocertificazioni già previste all’articolo 19 della legge 241/1990 per la Scia (sostitutive di pareri di enti o organi, previsti dalle leggi) si estendono anche a quanto previsto da norme regolamentari e anche per “atti”, non solo pareri. E poi questo principio viene esteso anche alla Dia, integrando l’articolo 23 del Testo unico edilizia.
  • Accatastamento Case e fabbricati rurali – scadenze

    Per le case e le costruzioni rurali si avvicinano due scadenze importanti:

    1. la prima scatta il 30 giugno, data entro la quale è necessario riaccatastare in A/6 le abitazioni e in D/10 gli immobili strumentali (stalle, serre, ecc.) (ovviamente ci si riferisce ai fabbricati già iscritti nel catasto urbano);
    2. la seconda il 30 novembre, quando le strutture ora censite con i terreni dovranno essere scorporate dai fondi e iscritte separatamente nel catasto fabbricati. Il tutto ai fini del pagamento dell’Imu.
    • IL cambiamento normativo da cui discende la lettura contenuta nella circolare 3/DF sull’Imu secondo cui, per il riconoscimento della ruralità (e il godimento dell’aliquota Imu allo 0,2% anziché allo 0,76%) basta il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del decreto legge 557 del 1993.

    Imu, imponibile al 50% per le dimore storiche

     

    Fabbricati inagibili
    Con la conversione in legge 44/2012 del Dl 16/2012, sono state introdotte una serie di agevolazioni Imu che interessano gli immobili inagibili o inabitabili, così come i fabbricati d’interesse storico e artistico: per questi, la base imponibile ai fini della determinazione dell’Imu è ridotta del 50 per cento. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati la cui fatiscenza sopravvenuta non sia superabile con ordinari interventi di manutenzione. Il riconoscimento del l’inagibilità o dell’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, allegando alla richiesta documentazione idonea. Al posto della perizia, il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000.
    Fabbricati collabenti
    Qualora ricorrano i presupposti del degrado fisico e della precarietà strutturale, il possessore ha la facoltà di richiedere il riclassamento nella categoria dei fabbricati collabenti (F/2); in tal caso l’agenzia del Territorio consente al contribuente l’iscrizione del fabbricato al Catasto, preservandone il censimento inventariale senza attribuzione di rendita catastale, così che lo stesso non risulti soggetto a Imu.
    Lavori di recupero
    In questa nozione di fabbricato non rientrano gli immobili in corso di costruzione, ricostruzione o recupero edilizio. Tuttavia, mentre risulta chiaro il concetto di costruzione e ricostruzione, altrettanto non avviene per gli immobili oggetto di recupero edilizio. Ai sensi del Dpr 380/2001, sono considerati tali gli immobili soggetti a opere di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. Per questi fabbricati occorre rilevare il valore dell’area (non quello del fabbricato, quindi) sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o di recupero edilizio; oppure, se antecedente, la data in cui l’immobile è utilizzato.
    Durante l’intervento edilizio l’imposta si applica sull’area fabbricabile su cui insiste il fabbricato in corso di costruzione, ricostruzione oppure di recupero. L’indicazione del valore del l’area quale base imponibile ai fini del calcolo dell’Imu sino alla data di ultimazione dei lavori è riconducibile all’articolo 13 (comma 3) del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011.
    Attenzione: il fabbricato si ritiene ultimato o alla presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori (entro il termine triennale di validità del permesso di costruire) o al momento della denuncia catastale tramite la procedura Docfa (di cui al Dm 701 del 19 aprile 1994), per la quale è necessario indicare la data di fine lavori. A tale proposito ricordiamo che la procedura di accatastamento deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo all’ultimazione delle opere, così come stabilito dall’articolo 2 del Dl 4/2006, convertito nella legge 80/2006.
    A fabbricato ultimato si passerà da una tassazione da area fabbricabile a una tassazione su rendita catastale dell’immobile, con riferimento alla prima delle due date; l’Imu sarà quindi calcolata sulla base della rendita provvisoria attribuita all’immobile dalla procedura Docfa.
    Se la data di fine lavori viene comunicata entro il giorno 15 del mese di versamento dell’Imu, la rendita così attribuita dovrà essere conteggiata a partire dal mese della comunicazione stessa; se invece la comunicazione avviene successivamente al giorno 15 del mese, essa avrà valenza solo a partire dal mese successivo.

     


    Fonte: www.ilsole24ore.com

    IMU su F24 una o due rate, deve o non deve essere indicata questa opzione?

    Questo Il problema:

     

    nell’ultima riga delle istruzioni, si spiega che lo spazio relativo alla rateazione andrà compilato «solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni»

    Il contribuente che sceglie di pagare l’acconto per l’abitazione principale a rate (una o due rate) deve oppure non deve indicare questa opzione?

    Questa la risposta:

    Il comunicato stampa del 24 maggio 2012 dell ‘Agenzia delle Entrate chiarisce:

    le deleghe di pagamento IMU F24 devono contenerer il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento dell acconto di giugno scrivendo nel riquadro rateizzazione/mese rif   0102 o 0202 rispettivamente per l’acconto della prima o seconda rata.  Questo riguarda solo l’acconto sulla abitazione principale e pertinenze.

    In sintesi:

    • se tre rate : codici rateizzazione 0102 e 0202  per i due acconti;
    • se due rate, o saldo in tutti i casi, codice rateizzazione  0101.