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Il decreto Salva Casa come funziona in Sardegna

Sulla applicabilità e le interpretazioni in riferimento al rapporto con le normative regionali e locali vigenti , la Giunta Regionale interviene con la Delibera del 18 febbraio 2025, n. 10/27 Disegno di legge concernente “Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105

Questo il testo del ddl: https://delibere.regione.sardegna.it/protected/75267/0/def/ref/DBR75229/

In sintesi questo significa che per misure minime per ottenere l’agibilità continueranno ad essere:

28 metri quadrati – invece dei 20 metri quadrati – per gli alloggi costituiti da un’unica stanza per una sola persona e

38 metri quadrati – invece di 28 metri quadrati – quelli destinati a due persone.

per le altezze:

minima pari a 2,40 metri – invece dei 2,70 metri previsti – ma solo per quegli edifici che hanno delle caratteristiche architettoniche tradizionali che devono essere tutelate.

Pubblicato sul BURAS il 22.08.2024 Adozione del Piano Urbanistico Comunale di Arzachena in adeguamento al PPR e al PAI, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89.


Stralcio documenti possono essere scaricati quì sotto,
Tutti i documenti del Piano sono scaricabili a questo link: 
Pianificazione e governo del territorio
Quì tutte le sessioni del Consiglio Comunale sul Piano Urbanistico Comunale 
Dirette Video
Possono essere inviate delle osservazioni e delle proposte da parte dei cittadini , quì sotto i moduli da compilare
Moduli da scaricare per le osservazioni sul PUC

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)

Pubblicato sul BURAS il 22.08.2024 Adozione del Piano Urbanistico Comunale di Arzachena in adeguamento al PPR e al PAI, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89.
Stralcio documenti possono essere scaricati quì sotto,
Tutti i documenti del Piano sono scaricabili a questo link:
Pianificazione e governo del territorio
Quì tutte le sessioni del Consiglio Comunale sul Piano Urbanistico Comunale
Dirette Video
Possono essere inviate delle osservazioni e delle proposte da parte dei cittadini , quì sotto i moduli da compilare
Moduli da scaricare per le osservazioni sul PUC

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Durc a 180 giorni, addio responsabilità solidale, corsia veloce per l’edilizia privata nel pacchetto «semplificazioni e sviluppo»

Obbligo per le stazioni appaltanti di motivare la scelta di non suddividere l’appalto in lotti conl’obiettivo di favorire le Pmi. Sono le principali novità che emergono dalla nuova bozza de cosiddetto «decreto del fare» allo studio del Governo Restano le semplificazioni in materia di edilizia privata (sportello unico, Cil, demolizione e ricostruzione) e di appalti pubblici (responsabilità solidale nei subappalti, esclusione delle offerte anomale). Facilitazioni anche negli adempimenti legati alla sicurezza dei cantieri e della verifica delle attrezzature di lavoro. E soprattutto il raddoppio del periodo di validità del certificato che attesta la regolarità contributiva delle imprese (Durc, fondamentale per partecipare agli appalti pubblici e privati) che potrà essere anche oggetto di compensazione tra debiti contributivi e crediti dalle imprese nei confronti della Pa.

 

fonte: ilsole24ore

Case rurali con autocertificazione

 

Il decreto ministeriale 26 luglio 2012 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 agosto), ha fissato due principi importanti in ordine alla classificazione catastale delle costruzioni rurali:
– la natura di fabbricato rurale, autocertificata dal proprietario o dal titolare di diritti reali sul medesimo, comporta una semplice annotazione catastale e non il cambio della categoria; questa regola vale in ogni caso per i fabbricati abitativi e anche per quelli strumentali diversi da quelli censibili nella categoria D10. Ne consegue che, ad esempio, un locale di deposito di cereali, censito nella categoria C2 rimarrà classificato come tale con la annotazione di fabbricato rurale;

 

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». 3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Accatastamento Case e fabbricati rurali – scadenze

Per le case e le costruzioni rurali si avvicinano due scadenze importanti:

  1. la prima scatta il 30 giugno, data entro la quale è necessario riaccatastare in A/6 le abitazioni e in D/10 gli immobili strumentali (stalle, serre, ecc.) (ovviamente ci si riferisce ai fabbricati già iscritti nel catasto urbano);
  2. la seconda il 30 novembre, quando le strutture ora censite con i terreni dovranno essere scorporate dai fondi e iscritte separatamente nel catasto fabbricati. Il tutto ai fini del pagamento dell’Imu.
  • IL cambiamento normativo da cui discende la lettura contenuta nella circolare 3/DF sull’Imu secondo cui, per il riconoscimento della ruralità (e il godimento dell’aliquota Imu allo 0,2% anziché allo 0,76%) basta il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del decreto legge 557 del 1993.

Fabbricati rurali, domanda entro il 30 giugno 2012

con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011. Per la presentazione della domanda possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.

 

A tal fine è possibile utilizzare l’apposita applicazione web per la compilazione e l’invio della domanda, accessibile dal sito internet dell’Agenzia del Territorio. La presentazione può essere effettuata, entro il 30 giugno 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

Fonte: Agenzia del Territorio.

Introdotte modifiche all’IMU

 

il comma 16 viene ridefinito,  il quale già prevede la deducibilità di un credito d’imposta di ammontare corrispondente all’eventuale imposta patrimoniale pagata allo Stato in cui si trova l’immobile.

dall’IMU dovuta si deduce un credito pari alle imposte di natura patrimoniale e reddituale eventualmente gravanti sullo stesso immobile, che però non siano già detraibili in base all’art. 165 del d.P.R. n. 917/1986.

 

fonte:

http://tuttosullavoro.libero.it/gallery/11193/novita-per-imu-co/

“Manovra Salva Italia” anticipa al 2012

“Manovra Salva Italia” anticipa al 2012 l’introduzione di questa imposta sulla casa che viene rinominata in Imposta Municipale Propria o IMP. L’IMP (ex IMU) reintroduce di fatto la vecchia ICI su tutte le abitazioni siano esse prima o seconda casa ma anche su tutti gli altri immobili, come terreni agricoli, aree fabbricabili.

La base di calcolo è, come per la vecchia ICI, la rendita catastale dell’immobile, rivalutata di un 5% e in base ad un moltiplicatore che varia a seconda della categoria catastale nella quale è classificato l’immobile.

L’aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria (IMP) è pari allo 0,76 per cento (o 7,6 per mille). I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L’aliquota è tuttavia ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale (prima casa) e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione tale l’aliquota sino a 0,2 punti percentuali.