Skip to main content

Piano Casa Sardegna

CAGLIARI, 29 OTTOBRE 2010: Piano Casa Sardegna, ok a edifici residenziali in zona agricola.

In Sardegna è possibile realizzare edifici residenziali in zona agricola. Lo ha chiarito la GiuntaRegionale con la delibera 35/11 del 28 ottobre scorso, mettendo ordine tra le diverse interpretazioni degli enti locali al Piano Casa L’esecutivo regionale ha aggiunto che la costruzione di residenze in zona E è ammessa a patto che l’edificio sia funzionale allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche del fondo o a quelle di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Deve inoltre essere disponibile una superficie minima di intervento di almeno un ettaro, mentre l’indice di edificabilità da applicare è pari a 0.03 mc/mq.

Piano Casa: Giunta approva indirizzi interpretativi legge 4 su zone agricole
“Per offrire ai cittadini maggiore chiarezza per l’attuazione della legge 4 – ha commentato l’assessore Nicola Rassu – la Giunta regionale ha emanato un atto che agevola le amministrazioni comunali nell’esecuzione del disposto legislativo e, allo stesso tempo, salvaguarda l’esigenza di una uniforme applicazione della legge su tutto il territorio regionale”.

Vai alla notizia della Regione Sardegna

Trattamento Fiscale

Trattamento ai fini IVA degli interventi di ampliamento

Immobili abitativi aventi requisiti di prima casa, a condizione che:

  1. si tratti di immobili non di lusso
  2. i nuovi locali non possano essere adibiti a unità immobiliare autonoma
  3. il proprietario non possieda altro immobile nello stesso comune
ALIQUOTA AGEVOLATA 4% *
Costruzioni rurali abitative, destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle attività agricole ALIQUOTA AGEVOLATA 4% *
Immobili abitativi non di lusso diversi dai precedenti ALIQUOTA AGEVOLATA 10%
Immobili abitativi di lusso ALIQUOTA ORDINARIA 20%
Immobili destinati ad attività produttive e ad attività turistico ricettiva ALIQUOTA ORDINARIA 20%

* L’aliquota agevolata del 4%, ove prevista per i lavori di ampliamento, è applicata anche con riferimento all’acquisto ai fini dell’ampliamento dei cosiddetti beni finiti (ossia beni che conservano la loro individualità benchè incorporati nella costruzione)

Fonti rinnovabili

Impianti a fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione Viene rinviata all’1.1.2010 l’attuazione del comma 1-bis, art. 4, del D.P.R. 380/2001 introdotto dalla Finanziaria 2008, in base al quale nei regolamenti edilizi comunali deve essere prevista, ai fini del rilascio del permesso di costruire e per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima è di 5 kW. (New Legislazione Tecnica Editrice)

Piano Casa Sardegna-scadenze

IL Calendario del Piano Casa  secondo casa24.ilsole24ore.com
Piano Casa della Regione Sardegna: In Sardegna i primi effetti positivi per il rilancio del settore.

La bocciatura, di cui tanto si è parlato, era relativa alla sola approvazione delle modifiche che avrebbero esteso e migliorato l’applicabilità della legge.

Il termine per la presentazione delle domande di ampliamento ai sensi della legge regionale 4/2009 è tutt’ora confermato al mese di maggio 2011.

 

Tutti i proprietari degli immobili che, allo stato attuale, pensano non di poter beneficiare degli ampliamenti previsti dal piano casa, li invitiamo a contattarci per analizzare meglio la fattibilità dell’ampliamento, in previsione anche delle modifiche e integrazioni alla legge che sono state opresentate e che dovrebbero essere approvate per una  più funzionale  applicazione del piano casa.

Geom. Giuseppe Carboni

Testo Legge regionale n.4 del 16 ottobre 2009

Sanatoria Catastale

Sanatoria Catastale

(articolo 19)

Entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati ma individuati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 36, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso contrario,


l’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio con l’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 agli immobili non regolarizzati di una rendita catastale “presunta”, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune.
Entro la medesima data, i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Vizi nell’oggetto di compravendita

Tali azioni, infatti, mirando entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il mantenimento dell’equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, né in particolare nel disposto del citato art. 2932 c.c., ragioni che impediscano di estendere anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita, a favore della parte adempiente dai principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive. La pronunzia del giudice assume in tal caso la funzione di un legittimo intervento riequilibravo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l’interesse del promissario acquirente alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente venditore.