Imu, imponibile al 50% per le dimore storiche
Fabbricati inagibili
Con la conversione in legge 44/2012 del Dl 16/2012, sono state introdotte una serie di agevolazioni Imu che interessano gli immobili inagibili o inabitabili, così come i fabbricati d’interesse storico e artistico: per questi, la base imponibile ai fini della determinazione dell’Imu è ridotta del 50 per cento. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati la cui fatiscenza sopravvenuta non sia superabile con ordinari interventi di manutenzione. Il riconoscimento del l’inagibilità o dell’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, allegando alla richiesta documentazione idonea. Al posto della perizia, il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000.
Fabbricati collabenti
Qualora ricorrano i presupposti del degrado fisico e della precarietà strutturale, il possessore ha la facoltà di richiedere il riclassamento nella categoria dei fabbricati collabenti (F/2); in tal caso l’agenzia del Territorio consente al contribuente l’iscrizione del fabbricato al Catasto, preservandone il censimento inventariale senza attribuzione di rendita catastale, così che lo stesso non risulti soggetto a Imu.
Lavori di recupero
In questa nozione di fabbricato non rientrano gli immobili in corso di costruzione, ricostruzione o recupero edilizio. Tuttavia, mentre risulta chiaro il concetto di costruzione e ricostruzione, altrettanto non avviene per gli immobili oggetto di recupero edilizio. Ai sensi del Dpr 380/2001, sono considerati tali gli immobili soggetti a opere di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. Per questi fabbricati occorre rilevare il valore dell’area (non quello del fabbricato, quindi) sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o di recupero edilizio; oppure, se antecedente, la data in cui l’immobile è utilizzato.
Durante l’intervento edilizio l’imposta si applica sull’area fabbricabile su cui insiste il fabbricato in corso di costruzione, ricostruzione oppure di recupero. L’indicazione del valore del l’area quale base imponibile ai fini del calcolo dell’Imu sino alla data di ultimazione dei lavori è riconducibile all’articolo 13 (comma 3) del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011.
Attenzione: il fabbricato si ritiene ultimato o alla presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori (entro il termine triennale di validità del permesso di costruire) o al momento della denuncia catastale tramite la procedura Docfa (di cui al Dm 701 del 19 aprile 1994), per la quale è necessario indicare la data di fine lavori. A tale proposito ricordiamo che la procedura di accatastamento deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo all’ultimazione delle opere, così come stabilito dall’articolo 2 del Dl 4/2006, convertito nella legge 80/2006.
A fabbricato ultimato si passerà da una tassazione da area fabbricabile a una tassazione su rendita catastale dell’immobile, con riferimento alla prima delle due date; l’Imu sarà quindi calcolata sulla base della rendita provvisoria attribuita all’immobile dalla procedura Docfa.
Se la data di fine lavori viene comunicata entro il giorno 15 del mese di versamento dell’Imu, la rendita così attribuita dovrà essere conteggiata a partire dal mese della comunicazione stessa; se invece la comunicazione avviene successivamente al giorno 15 del mese, essa avrà valenza solo a partire dal mese successivo.
Fonte: www.ilsole24ore.com