La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia- gennaio 2014
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Le novità più recenti sono state introdotte:
- dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro)
- dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
- dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure
- 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
- 50%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare
l’importo di 96.000 euro.
2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- Pubblicato in Urbanistica
Tra le principali novità:
Vale la pena di ricordare che l’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”. Si deve, inoltre, aggiungere che l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:
Ultimi mesi disponibili per assicurarsi il maxi sconto del 50% sulle spese per il recupero edilizio. Ma per poterne usufruire occorre che il bonifico sia effettuato entro il 30 giugno.
Dal 2013 l'IMU avrà un'impronta più propriamente comunale, il gettito andrà interamente nelle casse comunali, questo per ciò che attiene alle abitazioni, mentre lo Stato manterrà quello sui capannoni e gli opifici. L'imposta sugli immobili sarà così municipale di nome e di fatto. Per i cittadini cambierà ben poco, se si eccettua la semplificazione di indicare un unico codice tributo e unico importo, il resto non modifica la sostanza. Il discorso è diverso per le imprese poiché allo 0,76% di prelievo statale i sindaci potranno aggiungere un altro 0,3 mentre oggi la variazione può essere effettuata sia in alto che in basso. Sempre dal 2013 arriverà una nuova tassa denominata TARES (imposta su rifiuti e servizi) che sostituirà Tarsu e Tia, ereditandone fino alla rifoma del catasto la base imponibile. Sembrano previsti aumenti rispetto alla vecchia tassa, ma i Comuni potranno differire la prima rata ad aprile.
In caso di errori commessi in fase di calcolo dell'IMU e relativo pagamento della rate, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che i contribuenti devono rivolgersi all’ente locale, ovvero al Comune. Perché, pur essendo prevista una quota del saldo IMU da versare allo Stato, l’ Imposta Municipale Propria resta un tributo comunale. Così jha chiarito il Ministero competente nella risoluzione n. 2/DF