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Case rurali con autocertificazione

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– la presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali della annotazione di ruralità produce effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (articolo 7 del Dm 26 luglio 2012). Questa precisazione da un lato è opportuna in quanto chiarisce la vera motivazione di questo provvedimento che è quello di offrire una protezione per i contribuenti dagli accertamenti Ici, però crea una ingiusta spaccatura con il passato; infatti per il 2006 e gli anni precedenti, per i quali è copioso il contenzioso tributario, i comuni potranno invocare la mancanza dei requisiti per le costruzioni iscritte all’Urbano in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per quelle strumentali.

 

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