Case rurali con autocertificazione
Il decreto ministeriale ha previsto la documentazione necessaria: domanda di riconoscimento della ruralità (allegato A) e autocertificazioni (allegato B per le abitazioni ed allegato C per i fabbricati strumentali); il provvedimento sostituisce il precedente decreto 14 settembre 2011 ma di fatto è uguale.
Il comunicato del Territorio del 7 agosto ricorda che la documentazione può essere presentata all’Ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio competente territorialmente, mediante consegna diretta all’Ufficio, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax (articolo 38, Dpr 445/2000) oppure mediante posta elettronica certificata.
È possibile anche la compilazione della domanda con modalità informatiche rilevabili sul sito www.agenziaterritorio.gov.it che consente di compilare la domanda in via informatica, con la relativa stampa e con l’attribuzione di uno speciale codice identificativo. In questo caso la trasmissione telematica non è esaustiva in quanto comunque si deve presentare entro il 1° ottobre il modello su carta sottoscritto dal dichiarante.